Vincenzo Noto

 

 

A RISCHIO LA PENSIONE PER GLI IMMIGRATI

CHE RIMPATRIANO

 

Non è una frase ad effetto, bensì un’amara realtà: il lavoratore extracomunitario che rientra nel Paese di origine rischia di perdere tutti i contributi versati in Italia. Cosi sembra di capire leggendo la circolare dell’INPS del 14 marzo scorso in merito al rapporto tra la riforma pensionistica e la norma che disciplina le pensioni degli immigrati che rimpatriano.

Ben vero, la legge 189 del 2002, integrando il Testo Unico sull’Immigrazione, aveva disposto che in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito minimo previsto dalla legge 335 del 1995 e cioè dei cinque anni.

Adesso, probabilmente non sarà più cosi. Infatti la riforma “Fornero” stabilisce che dal 1° gennaio 2012 il requisito minimo contributivo, nel sistema contributivo, sale da cinque anni a 20 anni, fino al compimento del settantesimo anno di età, quando ritorna a cinque anni. L’INPS, per la verità, conferma che i lavoratori extracomunitari possono conseguire la pensione di vecchiaia al compimento del predetto requisito anagrafico anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo.

Non è chiaro, però, se la deroga vale anche per l’altro requisito richiesto con la nuova riforma pensionistica e cioè l’obbligo della maturazione di un importo pensionistico non inferiore a 1,5 l’importo dell’assegno sociale. In buona sostanza, il lavoratore extracomunitario che rientra nel Paese di origine e che può far valere in Italia solo pochi anni di contributi, con la vecchia normativa poteva ottenere comunque il suo piccolo prorata a prescindere dall’importo della sua pensione, oggi – visto che la nuova legge richiede esplicitamente a chi compie l’eta pensionabile nel sistema contributivo di dover maturare il nuovo minimo pensionistico pari a 1,5 l’importo dell’assegna sociale – rischia di non essere in grado di maturare l’importo minimo e di vanificare cosi l’obiettivo del legislatore della legge 189/2002 che aveva inteso agevolare con un atto di generosità il lavoratore rimpatriato con pochi anni di contribuzione in Italia.

 

 

 

 

progetto: SoMigrafica 2009